E’ quanto contenuto nella bozza di decreto previsto dal dlgs 117/2017. Si partirà in primavera.
Oltre ad atto costitutivo e statuto, gli enti che già esercitano l’ attività, per ottenere l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) dovranno presentare anche gli ultimi due bilanci approvati. Nel caso in cui l’ ufficio competente del Runts rilevi motivi ostativi all’ iscrizione, gli enti avranno 10 giorni di tempo per manifestare la loro intenzione alla regolarizzazione e sessanta per realizzarla concretamente. Per l’eventuale iscrizione degli enti religiosi servirà, di norma, apposita autorizzazione della competente autorità religiosa.
Sono alcune delle previsioni contenute nella prima bozza del decreto istitutivo dell’ attesissimo «Registro unico nazionale del terzo settore». Detto decreto dovrà, nelle prossime settimane, essere vagliato dalla conferenza Stato-Regioni, poi ottenere il parere del Consiglio di stato e, prima della pubblicazione in G.U. avere il placet dalla Corte dei conti. Il Runts, sarà quindi presumibilmente operativo in primavera.
Le previsioni dell’ art.53 ed i caratteri fondamentali del registro. L’ art. 53 del dlgs 117 prevedeva che entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso d.lgs 117/2017 (e quindi entro il 3 agosto 2018) con decreto del ministero del lavoro, fosse emanato un apposito decreto finalizzato a disciplinare il funzionamento del «Registro unico nazionale del Terzo settore» (Runts).
Ora (seppur con oltre un anno di ritardo) il Registro sembra davvero vicino (anche se l’ attuale bozza necessiterà di alcune modifiche). Con il decreto in commento saranno disciplinate le procedure per gli iscrizione e per la cancellazione degli enti dal Registro, i documenti da presentare ai fini dell’ iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, le modalità che garantiscono la comunicazione dei dati fra Registro imprese e Runts. Quest ultimo sarà, suddiviso in sette sezioni e verrà gestito dall’ Ufficio statale e dagli uffici regionali e provinciali in collaborazione fra loro. Esso conterrà informazioni omogenee e predefinite secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.
Il popolamento iniziale del registro. Come noto per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) la trasmigrazione dagli attuali registri nazionali al Runts sarà automatica, entro un termine che verrà fissato con la stesura definitiva del decreto. Entro tale termine, si legge nella bozza, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano al Runts, i dati in loro possesso relativi alle Aps ed alle Odv iscritte nei rispettivi registri. Verranno a riguardo inviati copia dell’ atto costitutivo e dello statuto nonché gli altri dati in possesso dei registri nazionali. Ciascun ufficio regionale una volta prese in carico le informazioni e riguardanti gli enti aventi sede legale nella propria regione o provincia autonoma verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l’ iscrizione degli enti richiedendo l’ eventuale documentazione mancante. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente viene disposta l’iscrizione dell ente nella corrispondente sezione del Runts. Nel caso emergano motivi ostativi all’ iscrizione verrà avvisato l’ ente, assegnandogli dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. Saranno poi concessi ulteriori sessanta giorni (come previsto dall’ art. 47, comma 4) per dare prova dell’ avvenuta regolarizzazione. Per le Onlus sarà l’ Agenzia delle entrate a comunicare al Runts i dati riguardanti gli iscritti nell’ anagrafe Onlus, mentre ulteriori informazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell’ iscrizione e la sezione del Runts nella quale esse intendono essere iscritte allegando copia di atto costitutivo e statuto, saranno fornite dalle stesse Onlus.
Il procedimento di iscrizione ordinario. Successivamente al primo popolamento, la bozza di decreto prevede un procedimento di iscrizione ordinario (di tipo telematico) per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore non iscrivibili in altre sezioni del registro. Procedimenti specifici vengono previsti per Imprese sociali e reti associative. Per gli enti non riconosciuti la domanda di iscrizione è presentata dal rappresentante legale al competente ufficio regionale del Runts (salvo che per reti associative presentata all’ ufficio statale) allegando atto costitutivo, statuto e, per gli enti esercenti l’ attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, insieme ai verbali delle delibere assembleari di approvazione. Dalla domanda di iscrizione dovranno poi risultare una serie di informazioni (elencate nella tabella allegata).
Aspetti particolari. Regole particolari riguarderanno alcuni enti specifici. Per le società di mutuo soccorso, ad esempio, è prevista l’ iscrivibilità all’ apposita sezione del registro a condizione che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la domanda di iscrizione al Runts dovrà contenere un atto di autorizzazione della competente autorità religiosa oppure l’ attestazione che non vi è necessità di autorizzazione. Per tali enti viene previsto il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 3 del dlgs 117/2017) , che specifichi le attività di interesse generale svolte dall’ ente e quelle diverse, il divieto della distribuzione di utili, l’ individuazione del patrimonio destinato, le regole sulla devoluzione del patrimonio, la tenuta delle scritture separate e dei bilanci e la disciplina dei poteri di gestione e di rappresentanza dell’ ente e dei relativi controlli interni (se previsti).
fonte : Italia oggi