Regime alleggerito per chi rispetta i termini
ll termine di 24 mesi a disposizione degli enti di terzo settore (Odv, Aps e Onlus) per adeguare gli statuti alle nuove regole (dlgs n. 117/2017) riguarda esclusivamente la facoltà di utilizzare la procedura semplificata (cd «regime alleggerito»), non anche la scelta di permanere nel terzo settore. Scelta che, pertanto, può esserci anche dopo lo scadere del termine (dopo il 3 agosto), ma che andrà realizzata necessariamente con le regole ordinarie (normalmente, cioè, con le maggioranze rinforzate). A precisarlo è il Ministero del lavoro con la circolare n. 13/2019. La circolare risponde a richieste di chiarimento sulla procedura di adeguamento degli enti già iscritti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazione di promozione sociale (Aps), per la quale è fissato il termine al 3 agosto (cioè a 24 mesi dall entrata in vigore del dlgs). In particolare è stato chiesto di conoscere le conseguenze che derivano dallo spirare del termine, nonché la tempistica degli adeguamenti per gli altri enti non dotati di personalità giuridica. Riguardo alla scadenza del 3 agosto, il ministero spiega, innanzitutto, che la finestra (24 mesi) di cui dispongono gli Ets rappresenta un arco temporale entro cui possono manifestare la scelta di permanere all interno del terzo settore, procedendo all adeguamento statuario con modalità semplificate. In altre parole, è un opportunità di adeguarsi alle nuove regole con il regime c.d. «alleggerito». Una volta spirato il termine, con esso non viene meno la possibilità di procedere all adeguamento statutario al fine di permanere nel terzo settore, ma in tal caso (dopo il 3 agosto) andranno necessariamente seguite le procedure ordinarie, senza possibilità di usufruire del regime alleggerito. Più complicata è la situazione delle Onlus riguardo alla loro iscrizione al registro nazionale (Runts) che, nel periodo transitorio, sono comunque considerate Ets. Il ministero spiega che, diversamente da Aps e Odv, non è possibile la trasmigrazione, a causa dell eterogeneità degli enti inclusi oggi nella qualifica fiscale di Onlus e della mancanza di una sezione specifica nel Runts. Pertanto, le Onlus che vorranno entrare nel terzo settore, dovranno presentare una specifica richiesta d iscrizione al Runts con modalità che verranno individuate con apposito decreto. Per gli altri enti è stato chiesto di sapere se il termine del 3 agosto si riferisca alla data entro cui devono adottare la delibera di modifica dello statuto o alla data entro cui deve intervenire il provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell amministrazione preposta (la prefettura territorialmente competente, la regione o provincia autonoma). Il ministero precisa che la scadenza non può riferirsi che alla data entro la quale l organo statutario dell Ets delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto. Pertanto, non è necessario anche che, entro il 3 agosto, avvenga la registrazione dell atto e il provvedimento di approvazione da parte dell amministrazione competente.
Ricapitolando:
Fino al 3 agosto
Gli enti del terzo settore possono adeguare gli statuti al nuovo codice del terzo settore avvalendosi di modalità semplificate (cd regime alleggerito)
Dopo il 3 agosto
Gli enti del terzo settore possono comunque adeguare gli statuti al nuovo codice del terzo settore, ma senza avvalersi delle modalità semplificate
fonte italia oggi