Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), tra le altre cose, ha modificato anche le misure agevolative riguardanti le liberalità a favore degli enti non commerciali
Tante le modifiche che riguardano il terzo settore e contenute nel nuovo codice. Tra queste le erogazioni in favore di :organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Ov) e le associazioni di promozione sociale (Aps). È ora previsto, infatti, che tali atti di liberalità a pro di di tali soggetti sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito dichiarato; se l’importo delle erogazioni supera il reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere dedotta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. In alternativa, le erogazioni in denaro o in natura possono essere detratte, nella misura del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro; la detrazione è elevata al 35%, se l’erogazione liberale è effettuata a favore di organizzazioni di volontariato. In ogni caso, resta ancora utilizzabile la vigente detrazione del 26% per le liberalità, solo in denaro, entro il tetto annuale di 30.000 euro, a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto, nei Paesi non appartenenti all’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
fonte: avvenire