Secondo la nuova normativa l’ importo non deve superare i 10 euro al giorno e i 150 mensili
La riforma disciplina anche la figura del volontario, distinguendo l’ attività di quest’ ultimo dalle prestazioni di lavoro utilizzate dagli Ets. Mentre il primo presta la propria opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con il solo diritto a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, i secondi sono legati all’ente da uno specifico rapporto di lavoro (autonomo, dipendente o di altra natura), per il quale ricevono una retribuzione.
Proprio la gratuità della prestazione fornita è l’ elemento chiave per distinguere le due figure, posto che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l’ ente di cui quest ultimo è socio o tramite il quale svolge la propria attività (articolo 17 , comma 5, del Cts). Non è chiaro quale sia l’ estensione di tale incompatibilità. Sul punto, la formulazione della norma è ampia e non pone alcuna distinzione tra i volontari che operano per l’ ente in maniera stabile e quelli occasionali, a differenza di quanto previsto per gli obblighi di registrazione a cui sono sottoposti solo i primi (articolo 17 , comma 1 , Cts). Potrebbe quindi ritenersi che il divieto riguardi tutti i volontari, a prescindere dal carattere occasionale o meno della propria attività. Del resto, la ratio della disposizione sembra essere collegata alla necessità di qualificare come volontari unicamente coloro che scelgono di fornire la propria prestazione a titolo gratuito, senza alcun vincolo obbligatorio o di altro genere; tutelando, quindi, il lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle peculiari caratteristiche dell azione volontaria.
Per alcune tipologie di enti è anche previsto un rapporto numerico da rispettare tra lavoratori e volontari all’ interno dell ente. In particolare, nelle Odv e nelle Aps il numero di lavoratori impiegati nell’ attività non può essere superiore al 5% dei volontari o, nelle sole Aps, al % degli associati (stando alla bozza del decreto Runts, in questo computo rientrano solo i lavoratori dipendenti e parasubordinati, per cui sarebbero esclusi i lavoratori che percepiscono compensi esenti da imposte e contributi previdenziali ai sensi dell articolo 67 del Tuir). Nelle imprese sociali, invece, la situazione è invertita in quanto è ammessa la presenza di volontari, ma il loro numero non deve superare quello dei lavoratori.
I volontari hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese solo a fronte di una certificazione, accompagnata da documenti idonei a dimostrarne l’ effettivo sostenimento e l inerenza rispetto all’ attività svolta dall’ ente. Al riguardo, un eccezione è prevista quando il rimborso è di scarso ammontare, al fine di snellire gli adempimenti connessi ad acquisti di valore contenuto. In particolare, se l’ importo non supera i euro giornalieri e i euro mensili, è possibile erogare il rimborso a fronte di una semplice autocertificazione resa dal volontario. In tal caso, spetterà all’ organo sociale competente per statuto (assemblea o Cda) individuare le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali viene ammessa questa forma di corresponsione del rimborso.
fonte: Sole24Ore. Ga.S.