Le reti associative entrano di diritto nel registro del Terzo settore con finanziamenti dedicati e una serie di vantaggi e responsabilità che dovranno essere attentamente valutate dalle organizzazioni che raccolgono all’interno più associazioni o enti per il perseguimento di finalità di interesse generale comuni.
Il Dlgs 117/2017 (Cts) disciplina per la prima volta le reti associative (articolo41 ) riconoscendo e valorizzando il ruolo degli enti federativi di «secondo livello». Si tratta di soggetti che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza e promozione degli enti del Terzo settore (Ets) a esse associati, che possono altresì promuovere protocolli di intese con pubbliche amministrazioni e privati.Due sono le tipologie di reti previste dal legislatore: a rilevanza nazionale o locale, a seconda del numero di associati (almeno 100Ets o 20fondazioni Ets, nelle reti locali; almeno500 Ets o 100 fondazioni Ets, nelle reti nazionali; almeno 100mila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali) e del numero di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali o operative (almeno 5 , nelle reti locali e almeno nelle reti nazionali ed equiparate). —
FONTE:SOLE24ORE