L’ avvio del nuovo elenco non influisce sulle imposte dirette.
Per le Onlus, rispetto alla disciplina fiscale applicabile, la vera e propria scadenza da considerare è l autorizzazione Ue (articolo 104 , comma 2 Cts); a decorrere dalla quale scatta l’ abrogazione del relativo regime tributario e l’ efficacia delle nuove misure introdotte dalla riforma ai fini delle imposte dirette.
A differenza di Odv e Aps, quindi, per le Onlus l’ operatività del Runts non segnerà necessariamente un termine finale per adeguamento statutario e cambio di regime fiscale. Sul primo fronte, come emerge dalla bozza del decreto istitutivo del Registro unico, le Onlus dovrebbero confluire nella sezione residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore», salvo poi scegliere la collocazione più adatta a seconda delle esigenze. Tuttavia, finché vige il regime Onlus, gli enti dotati della qualifica potranno anche, contestualmente all’ iscrizione al Runts, restare iscritti nella relativa anagrafe al fine conservando la disciplina fiscale.
Quanto alle imposte indirette – come avviene per Odv e Aps – le Onlus applicano già le agevolazioni introdotte dalla riforma, in vigore dal 1° gennaio 2018 (articoli 81,82,83 del Cts). Sul versante delle imposte dirette, invece, fino a quando la Commissione Ue non si sarà pronunciata le Onlus manterranno le regole attuali per la determinazione del reddito imponibile. E ciò, a prescindere dall’adeguamento statutario entro il 30 giugno 2020 . Solo una volta scaduto il termine di cui all’ articolo 104, comma 2 Cts, per gli enti che non si sono allineati alla riforma scatta la devoluzione del patrimonio accumulato e il venir meno – pro futuro – delle agevolazioni Onlus.
Una questione ancora da definire riguarda, invece, la fase transitoria per gli enti privi delle qualifiche di Onlus, Odv e Aps che decideranno di iscriversi al Runts.
Va chiarito, in particolare, se una volta iscritti, tali enti potranno accedere sin da subito alle agevolazioni sulle imposte indirette e agevolazioni fiscali previste in caso di erogazioni liberali (articoli 82 e 83 Cts).
Un dubbio potrebbe sorgere tenendo conto del tenore letterale restrittivo dell’ articolo 104 , commi 1 e 2 del Cts che, per gli enti che non risultano iscritti nei registi Odv, Aps e Onlus fa decorrere tutte le misure fiscali del codice a far tempo dal periodo di imposta successivo all’ autorizzazione Ue.
Tuttavia, considerando che le misure di vantaggio in questione non sono subordinate al vaglio Ue, si ritiene non sussistano ragioni ostative per consentirne l’ applicazione a tutti gli enti iscritti al Registro, a prescindere dal possesso delle qualifiche di Onlus, Odv e Aps.
D’ altro canto l’ interpretazione restrittiva risulterebbe incoerente con la ratio della norma poiché anche le Odv e le Aps, costituite dopo l’ istituzione del Runts, sarebbero formalmente sprovviste dei requisiti per applicare le agevolazioni in questione nella fase transitoria che, a rigore, dovrebbero spettare solo agli enti iscritti negli appositi registri speciali previsti dalle leggi 266/91 e 383/2000. Su questo aspetto sarebbe auspicabile un intervento dell’ agenzia delle Entrate onde evitare dubbi interpretativi con l’ avvio del nuovo registro.