Il ministero del lavoro cambia orientamento sui requisiti minimi. La semplice associazione può trasformarsi in organismo di volontariato (Odv) o associazione di promozione sociale (Aps) e può iscriversi nei rispettivi registri del terzo settore, anche se al momento della costituzione non aveva il numero minimo di iscritti richiesto dalla legge (sette persone fisiche)
A segnare questa rotta è la nota ministeriale prot. n. 4995/2019. A seguito di un caso specifico il ministero conclude con una parziale modifica delle precedenti indicazioni: • ribadisce che la carenza del numero minimo iniziale di associati per dar vita a una Odv o a una Aps non consente all ente di conseguirne la qualifica, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino di numero; • consente, tuttavia, di conseguire la qualifica di Odv o Aps qualora in un secondo momento, con una delibera assembleare idonea a modifi- care lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di associati per gli enti di terzo settore, si affermi la volontà di essere Odv o Aps. Le precisazioni • La carenza del numero minimo iniziale di associati non consente all ente di conseguirne la quali ca di Odv o Aps, nemmeno qualora nel corso del tempo gli associati aumentano • L ente può conseguire la quali ca di Odv o Aps previa assunzione di delibera assembleare di modi ca dello statuto, espressa da un numero di associati favorevoli non inferiore al requisito minimo di legge per la costituzione di Odv o Aps