La legge di Bilancio 2020 da un lato conferma l’esenzione dal tributo per gli immobili destinati all’attività istituzionale di tali enti e, dall’ altro, introduce una nuova facoltà per gli enti locali, che potranno scegliere di agevolare le ipotesi di comodato.
La manovra finanziaria si pone in scia con le agevolazioni introdotte per gli enti del Terzo settore (Ets) dalla riforma (Dlgs 117/2017). Per operatori e professionisti, quindi, si tratterà di valutare attentamente le misure di vantaggio attualmente riservate al mondo non profit e i criteri per accedervi.
Con riguardo all’ esenzione, la legge di Bilancio (articolo 1, comma 759 legge 117/2017) ripropone la medesima agevolazione prevista dall’ articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, esonerando gli enti non commerciali dal pagamento dell’ Imu laddove ricorrano precisi requisiti soggettivi e oggettivi, ossia che: l’ immobile sia posseduto o utilizzato da enti non commerciali di cui all’ articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir; lo stesso sia destinato, in via esclusiva, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una o più delle attività elencate all’ articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). Analoga esenzione è prevista anche per il Terzo settore (articolo 82, comma 6 Dlgs 117/2017) ed è riservata ai soli Ets non commerciali, che abbiano superato il test di prevalenza di cui all’ articolo 79, comma 5. A ben vedere, se “a valle” il regime di favore ai fini Imu è il medesimo, sia per gli Ets non commerciali sia per gli enti non profit che rimarranno fuori dal Registro unico del Terzo settore (Runts), quello che cambierà “a monte” saranno invece i criteri sulla base dei quali determinare la natura (commerciale o meno) dell’ ente.
fonte:Sole24Ore