Con in Codice del Terzo Settore (Cts), interessanti agevolazioni per le liberalità a favore di Enti No Profit
La disciplina organica di questo tipo di agevolazioni è racchiusa nell’articolo 83 del Cts e trova applicazione in via transitoria (a partire dal i° gennaio 2018), ad Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato(Odv) iscritte nei rispettivi registri. Una vera e propria attuazione anticipata della norma che risponde alla precisa esigenza di consentire agli enti che dovrebbero confluire “naturalmente” nel Terzo settore di fruire sin da subito di alcune misure di sostegno, in attesa dell’efficacia dei regimi fiscali in materia di imposte dirette (subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla messain funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore – Runts). A regime, invece, le agevolazioni previste dall’articolo 83 del Cts riguarderanno tutti gli enti che si iscriveranno al Runts,con la sola eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali. Tuttavia, quando la liberalità è diretta ad enti diversi dagli Ets non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del Cts, le agevolazioni spettano a condizione che le erogazioni ricevute siano utilizzate per le attività istituzionali.
In base alle nuove regole, per le erogazioni liberali a favore di Onlus, Odve Aps, le persone fisiche potranno portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 30% della liberalità, per un massimo di 30.000 euro. Importo che sale al 35% dell’erogazione effettuata se il beneficiario è una Odv. Rispetto al passato, si assiste ad un innalzamento della percentuale dell’imposta da portare in detrazione, che per le erogazioni liberali effettuate sino al 2017 in favore di Onlus e Odv era pari al 26% su un importo non superiore a 30.000 euro, mentre per le Aps si attestava al 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro. In alternativa alla detrazione, poi, i contribuenti lrpef potranno decidere di dedurre gli importi erogati entro il limite del 10% del reddito dichiarato, riportando le eventuali eccedenze deducibili fino al quarto periodo di imposta successivo (ipotesi più conveniente per i contribuenti con aliquote marginali elevate).
L’agevolazione spetta a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche 0 uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e, a tal fine, il donatore dovrà conservare la documentazione attestante l’erogazione (ad esempio, ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, incaso dipagamento con carte di credito, debito o prepagate, dall’estratto contodelle stesse). In alternativa, basterà la ricevuta rilasciata dal soggetto beneficiario dell’erogazione, dalla quale risultino l’importo, il carattere liberale dell’erogazione e la modalità di pagamento utilizzata.
Oltre al vantaggio in termini quantitativi introdotto con la riforma, si assiste anche ad un importante cambiamento di sistema sul fronte delle liberalità agevolabili. Al fine di uniformare il trattamento tra erogazioni in denaro e in natura, le agevolazioni dell’articolo 83 vengono estese anche a queste ultime, rinviando ad un apposito decreto attuativo l’individuazione dei beni per cui si applicano le agevolazioni e i criteri di valorizzazione. In alternativa a queste misure, l’articolo 81 del Dlgs 117/2017 ha previsto anche un apposito credito di imposta (social bonus) per le erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero di immobili pubblici inutilizzati 0 di beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli Ets in virtù di progetti di recupero approvati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per le persone fisiche, il credito d’imposta è pari al 65% dell’erogazione ed è riconosciuto nel limite del 15% del reddito dichiarato. Tale credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Gli enti beneficiari di queste erogazioni dovranno comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro l’ammontare di quanto ricevuto in ciascun trimestre e pubblicare sul proprio sito internet gli import raccolti, laloro destinazione e l’utilizzazione fattane. Anche questa misura rientra tra quelle applicabili nella fase transitoria ad Onlus, Odv e Aps, maperilmomentononèancoraefficace in quanto si attende un apposito decreto attuativo.
FONTE: SOLE24ORE