Le raccolte fondi sono un’importante fonte di finanziamento per molti enti non profit, soprattutto per quelli che operano in settori sensibili come la cooperazione, la filantropia, il volontariato, l’assistenza sociale, la protezione civile.
Il Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017) ha inteso promuovere le donazioni di persone ed enti, introducendo per la prima volta una definizione normativa di «raccolta fondi» per gli enti del terzo settore, nella quale rientrano tutte le iniziative per finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso lasciti, donazioni e contributi non corrispettivi (articolo 7, comma1 ).
Sono comprese le raccolte effettuate in forma «organizzata e continuativa» (quindi ben oltre i due eventi annui) con diverse modalità operative, quali ad esempio la sollecitazione al pubblico, la cessione o l’erogazione di beni o servizi di modico valore, con l’impiego di risorse proprie e di terzi.
Per queste iniziative mancano ancora le linee guida, che devono essere adottate con un decreto del Ministero del Lavoro, in modo da consentire la conformità ai princìpi di verità, trasparenza e correttezza a tutela dei soggetti coinvolti. Attualmente l’unico riferimento rimane, quindi, l’indirizzo della ex Agenzia per le Onlus. Sotto il profilo fiscale il correttivo al Codice del terzo settore (Dlgs 105/2018) ha confermato il contenuto del comma4 lettera a) dell’articolo79 del Codice stesso, sulla non concorrenza alla formazione del reddito degli Ets delle sole entrate da raccolte occasionali, anche tramite offerte di beni di modico valore e servizi offerti in concomitanza a celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione (come gli eventi “di piazza”), di fatto «non commerciali» ai fini della natura fiscale dell’ente (comma5 -bis). È una previsione analoga a quella per gli enti non Ets in base all’articolo 143 comma3 lettera a) del Tuir, applicandosi l’esclusione dall’Iva e da ogni altro tributo (articolo89 , comma18 ).
Rimangono invece di natura commerciale, quindi tassati nei modi ordinari, i proventi delle raccolte fondi organizzate e continuative se le modalità di svolgimento soddisfano i requisiti per essere produttive di reddito d’impresa, in caso di attività sinallagmatiche con scambio di beni o di servizi corrispettivi anziché di semplici contributi o erogazioni liberali, gratuite e prive di rapporti negoziali.
Attenzione, infine, all’obbligo di rendicontare per cassa le raccolte fondi, da inserire in forma libera nel bilancio dell’ente (articolo87 , comma6 ), con deposito al Registro unico del terzo settore (quando sarà costituito) entro il 30giugno di ogni anno (articolo 48, comma 3 del Codice). È opportuno che dal rendiconto, anche con una relazione illustrativa, risultino tutte le entrate e le spese di qualunque tipologia di raccolta, occasionale o meno, con l’obbligo di tenuta e conservazione per il periodo degli accertamenti fiscali e, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale (ART.22 DEL Dpr 600/1973)
Fonte: sole24Ore