L’ ente può diventare associazione di promozione o impresa sociale
Lo sport dilettantistico spicca tra le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets). Sono numerose le associazioni e le società che operano in questo campo, molte delle quali riconosciute dal Coni e affiliate a federazioni/enti di promozione sportiva. Con la riforma (decreto legislativo 117/2017 o Codice del Terzo settore) tali enti sono chiamati a valutare se iscriversi o meno al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con risvolti importanti sotto il profilo fiscale a seconda della scelta .
Il Dlgs117 /2017 si riferisce allo sport in senso generale, come «organizzazione e gestione» di attività non professionistiche, a prescindere dal riconoscimento Coni. Potranno quindi accedere al Terzo settore tutti gli enti che utilizzano lo sport come strumento per favorire l inclusione sociale e il benessere della collettività, anche quando si tratta di discipline non riconosciute o attività “miste” (si pensi, ad esempio, ad un associazione per anziani che pratica attività sportiva di base a fini ricreativi oppure ad un centro ippico che svolge anche ippoterapia per bambini disabili). Dal punto di vista operativo, la scelta di entrare nel Terzo settore è libera e richiederà una modifica statutaria di adeguamento alle nuove disposizioni. Gli enti associativi, verosimilmente, potrebbero confluire nella sezione del Runts dedicata alle associazioni di promozione sociale (Aps) o iscriversi come «altro ente del Terzo settore». Nel primo caso, bisognerà fare attenzione ai requisiti per diventare Aps, come il numero minimo di associati (sette persone fisiche, tre associazioni di promozione sociale), la prevalenza di personale volontario per lo svolgimento dell attività e i limiti sui lavoratori (nelle Aps i lavoratori retribuiti non possono essere superiori al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati). La veste di Aps potrebbe quindi essere congeniale per le associazioni meno strutturate e a base volontaria.
Maggiore libertà, invece, per le associazioni che si collocheranno nella sezione residuale (altri Ets), le quali dovranno comunque allinearsi alle nuove regole dettate per gli enti associativi, pur non avendo le restrizioni delle Aps. In questo caso tuttavia non potranno accedere alle misure fiscali più vantaggiose.
A prescindere dalla categoria prescelta, poi, bisognerà tenere in considerazione alcune prescrizioni ulteriori, come quelle su scadenze ed adempimenti contabili, nonché in materia di volontari. Sul punto, una novità di rilievo per il mondo sportivo è l assicurazione obbligatoria di tutti i volontari dell ente contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del Dlgs 117 ); le associazioni sportive dilettantistiche devono invece assicurare solo gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.
Per le società sportive dilettantistiche o per le associazioni più strutturate, invece, potrebbe aprirsi la strada dell impresa sociale, che costituisce il modello “tipo” per gli enti che intendono esercitare attività solidaristiche con un organizzazione imprenditoriale. Sarà quindi necessario adeguarsi alle nuove regole del Dlgs 117, come ad esempio la previsione della nomina obbligatoria dell organo di controllo.
L’ iscrizione al Runts non è incompatibile con quella nel registro del Coni, per cui gli enti che hanno il riconoscimento continueranno ad essere presenti in entrambi i registri (agenzia delle Entrate, circolare 18/E del 1° agosto 2018) e dovrebbero mantenere i benefici connessi all iscrizione nel registro Coni, fatto salvo per il regime fiscale di cui alla legge 398/91 (circolare dei Dottori commercialisti di aprile 2018). Tuttavia, in sede di adeguamento statutario sarà opportuno osservare anche le prescrizioni dell articolo della legge 289 /2002, come ad esempio l indicazione della finalità sportiva nella denominazione (cui andranno aggiunti gli acronimi richiesti dalla riforma) o la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi. Su questo tema sarà auspicabile un documento congiunto Coni/ministero del lavoro per un coordinamento normativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA 1 L Asd che esercita solo attività sportive riconosciute dal Coni e ha ricavi da contributi associativi e sponsorizzazioni per 300mila euro l anno potrebbe valutare conveniente rimanere fuori dal Terzo settore e continuare ad applicare il regime della legge 398/1991. Non superando il plafond di 400mila euro, la Asd potrà optare per il regime forfettario di determinazione dei redditi e dell Iva. Tale regime trova applicazione anche per i ricavi da attività di sponsorizzazione, incluse tra quelle “connesse” alle attività sportive (circolare 18/E/2018). Si applica anche la decommercializzazione dell articolo 148, comma 3, del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici
COSÌ LE ASD IN BASE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
SOLO CON ATTIVITÀ RICONOSCIUTE DAL CONI
2 La Asd che svolge attività riconosciute e non riconosciute dal Coni e organizza anche tornei (ad esempio burraco, bridge) sia in favore dei propri associati che di soggetti affiliati ad altre associazioni previo pagamento di corrispettivi specifici ,potrebbe valutare conveniente iscriversi al Runts mantenendo anche l iscrizione al registro Coni. La Asd mantiene le agevolazioni della legge 398/1991 fino alla completa attuazione della riforma. Successivamente, troveranno applicazione i nuovi regimi fiscali, a seconda del modello organizzativo prescelto (articoli 80 e 86). Tali regimi troveranno applicazione a tutti i ricavi derivanti da attività commerciale, a prescindere dalla connessione con l attività istituzionale dell ente. Se l associazione assume la qualifica di Aps potrà beneficiare della decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 85 Cts), per tutte le attività sportive svolte
CON ATTIVITÀ MISTE
3 L associazione sportiva non riconosciuta Coni ma iscritta ad un ente di promozione sportiva che svolge attività sportiva per anziani, ai fini di inclusione sociale, ha ricavi da attività commerciali sotto 130mila euro, riceve forti erogazioni liberali da terzi e opera prevalentemente attraverso l apporto volontario dei propri associati, potrà iscriversi al Runts come Aps. Ai fini Ires potrà applicare il regime agevolato di cui all articolo 86 del Cts, applicando ai ricavi da attività commerciali il coefficiente del 3%. L ente sarà esonerato dal versamento dell Iva e dai connessi adempimenti, nonché dalla tenuta delle scritture contabili. Applicabile anche la decommercializzazione. Chi effettua erogazioni liberali beneficerà di sconti fiscali più favorevoli.
fonte:sole24ore