Nel 730/2019 o nel modello Redditi (ex Unico) , le erogazioni liberali potranno entrare nelle detrazioni Irpef, con qualche novità.
Rispetto allo scorso anno, non mancano le novità soprattutto per l’armonizzazione tra vecchie norme e nuova disciplina del Terzo Settore.
Entrando nel merito dei casi più frequenti, 30.000 è l’importo massimo sul quale spetta la maxi detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.
L’aliquota di detrazione è, invece, del 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. In alternativa, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, Ov e Aps, in denaro o in natura, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessi- vo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Al 26% invece, è sempre nei limiti di 30.000, resta ferma la detrazione spettante per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Ocse; nel limite di 30.000 euro vanno comprese entrambe le erogazioni effettuate più quelle a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati.
In linea generale, gli sconti fiscali, sono ammessi solo quando le erogazioni in denaro sono state effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito, basta conservare l’estratto conto della società che gestisce tale strumento di pagamento ed esibirlo, se richiesto, all’Amministrazione finanziaria. Come sovente avviene il beneficiario rilascia a chi elargisce una dichiarazione ufficiale dei versamenti effettuati; ma attenzione perché talvolta, in caso di controllo, gli uffici fiscali pretendono copia di tutti i bollettini di versamento.
Fonte: Il Messaggero