Le Odv potranno scegliere tra più ambiti di interesse generale
Da sempre uno dei più numerosi enti del panorama non profit, le organizzazioni di volontariato (Odv) entrano a pieno titolo nella riforma come particolare categoria di ente del Terzo settore (Ets). Il Dlgs 117/17 (Cts) ha abrogato la legge 266/91, ricomprendendo le Odv nell ambito degli Ets, con una sezione del Registro unico nazionale (Runts) dedicata e specifiche disposizioni civilistiche e fiscali.
Per questi enti il passaggio al nuovo regime è semiautomatico, ma è comunque rimesso ad una scelta discrezionale. Le Odv che vorranno accedere al Terzo settore dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni. A questo riguardo, il termine per l adeguamento, originariamente fissato per il 3 agosto 2019, è stato prorogato al 30 giugno 2020 . Come chiarito dal ministero del Lavoro (circolare 13/19), per le modifiche deliberate entro questa scadenza trovano applicazione le maggioranze semplificate dell assemblea ordinaria, se si tratta di «mero adeguamento»; mentre per quelle effettuate dopo si dovranno rispettare i normali quorum dell assemblea straordinaria.
Una volta operativo il Registro ci sarà una trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri del volontariato al Registro unico e, in questa sede, gli uffici del Runts dovranno verificare la sussistenza di tutti i requisiti per l adozione della qualifica, sollecitando eventuali integrazioni documentali o modifiche statutarie.
La qualifica di Odv è legata al rispetto di specifici requisiti civilistici. Dal punto di formale, possono essere Odv solo gli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (articolo 32 Cts). Pertanto, le fondazioni costituite prima dell entrata in vigore della riforma (3 agosto 17) dovranno trasformarsi in associazione se vorranno mantenere la qualifica; così come sarà necessario integrare il numero di associati se l ente non raggiunge il minimo previsto (si vedano le indicazioni del ministero del Lavoro, nota4995 /2019).
Con riguardo alle attività istituzionali, devono essere destinate prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto agli associati ed essere svolte in prevalenza attraverso il lavoro volontario degli associati. Del resto, le prestazioni di lavoro (autonomo, dipendente o di altra natura) sono ammesse solo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell ente o a specializzare l attività svolta e, in ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare del % quello dei volontari.
Come tutti gli Ets, nell adeguarsi alle nuove disposizioni anche le Odv dovranno individuare una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all articolo 5 del Cts. Tuttavia, a differenza degli altri enti, per queste attività non potranno ricevere un vero e proprio compenso ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (salvo che l attività istituzionale non sia esercitata nei limiti di cui all articolo 6Cts).
In aggiunta, per autofinanziarsi le Odv potranno svolgere anche attività di raccolta fondi (articolo 7Cts) o diverse, purché secondarie e strumentali (articolo 6Cts). Rispetto all attuale regime si registra quindi un sostanziale ampliamento del raggio di azione delle Odv, in quanto aumentano le tipologie di attività di interesse generale che tali enti potranno esercitare e le attività diverse non dovranno più sottostare ai limiti di cui al Dm 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali (che attualmente devono essere svolte senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato).
Per il momento, però, bisogna ancora prestare attenzione ai vecchi limiti sulle attività. Le Odv, infatti, sono Onlus di diritto e la disciplina Onlus resterà in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l operatività del Runts). Di conseguenza, per mantenere invariato il trattamento fiscale, le Odv devono rispettare gli attuali parametri previsti dal citato Dm, il quale pure rimarrà in vigore fino all operatività dei nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma.
fonte:Sole24Ore