Non genera ricavo tassabile ma i costi d acquisto sono deducibili.
Impatto ambientale, sostenibilità, contrasto allo spreco alimentare, recupero delle eccedenze. Queste le parole chiave intorno a cui ruota la legge 166 /2016. Si tratta del primo intervento legislativo strutturato finalizzato a promuovere l economia circolare con una serie di agevolazioni, fiscali e burocratiche, tese a favorire le donazioni da parte delle imprese.
Beneficiari possono essere sia enti pubblici che non profit. Il particolare regime della legge si applica a beni puntualmente individuati: generi alimentari e altri beni di prima necessità come i medicinali; i prodotti per la cura e l igiene della persona e della casa; gli integratori alimentari, i prodotti di cartoleria e cancelleria; i capi e gli accessori di abbigliamento usati.
Un elenco destinato molto probabilmente ad ampliarsi includendo, ad esempio, anche i libri (con la proposta 478 sulla promozione e il sostegno della lettura approvato alla Camera a luglio).
Le imprese possono immettere nel circuito virtuoso dell economia circolare i beni non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l idoneità all’ utilizzo oppure, più semplicemente, beni che l azienda decide di non commercializzare. Sul fronte alimentare le donazioni possono ricomprendere, invece, beni invenduti, ritirati dalla vendita per decisione aziendale, rimanenze di attività promozionali o beni perfettamente integri ma alterati nell’ imballaggio esterno, nonché alimenti prossimi alla scadenza (ad esempio, il latte e derivati) o che hanno superato il termine minimo di conservazione (pasta, biscotti).
L’ impresa donante è tenuta a emettere un documento di trasporto o atto equipollente. Solo per le cessioni che non riguardano eccedenze alimentari facilmente deperibili o che, singolarmente considerate, superino i mila euro, scatta l obbligo di trasmissione telematica di una comunicazione riepilogativa mensile all’ amministrazione finanziaria.
L’ ente donatario, invece, deve rilasciare una dichiarazione trimestrale con l’ indicazione analitica dei beni ricevuti e l attestazione dell impegno a utilizzarli per scopi sociali.
Sul versante fiscale, le cessioni gratuite dei beni, eseguite nel rispetto delle procedure previste, non scontano l Iva, in quanto assimilate alla distruzione, pur restando ferma la detrazione dell imposta assolta al momento dell acquisto. La donazione, inoltre, non genera ricavo tassabile, in quanto i beni non si considerano destinati a finalità estranee all ‘esercizio d impresa, mentre il costo di acquisto è interamente deducibile.
Il quadro dell’ economia circolare potrebbe essere ulteriormente arricchito a breve con l’ emanazione di un decreto previsto dal nuovo Codice del Terzo settore con cui potranno essere assegnati a chi dona beni i medesimi benefici fiscali (deduzioni e detrazioni) previsti in caso di erogazioni in denaro.
fonte:Sole24Ore