Sempre in tema di enti non profit, la circolare delle entrate n. 8/e del 3 aprile 2020, riguardo le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il di 18/2020 (c.d. «Cura Italia»), ha precisato che, cittadini e imprese che faranno donazioni alimentari a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro potranno usufruire di una detrazione del 30% sul totale delle somme donate.
Ai fini della solidarietà alimentare, l’ articolo 66 del di 18/2020, include tra le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’ anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell emergenza sanitaria, per cui spetta una detrazione, anche le donazioni che hanno ad oggetto misure di solidarietà alimentare. La detrazione dall’ imposta lorda ai fini dell imposta sul reddito è pari al 30%, per un importo massimo di 30 mila euro.
Inoltre, per le imprese, l’ agevolazione è deducibile dal reddito d’ impresa nel caso in cui le donazioni abbiano a oggetto beni e denaro relativi all’ attività aziendale. Le erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d impresa, qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all’ attività d impresa, sono, infatti, deducibili dal reddito d impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’ esercizio dell’ impresa. Dunque, l ‘ impresa che dona prodotti per un valore massimo di 30 mila euro allo Stato o a una onlus, potrà dedurre per intero la cifra dal proprio imponibile.
Inoltre, sono detraibili anche le donazioni dirette agli ospedali.
Infine, riguardo alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’ impresa, l’ Agenzia chiarisce, l’ agevolazione prevista dalla norma spetta anche in presenza di una perdita fiscale dell’ azienda realizzata nel periodo d’ imposta in cui è stata effettuata l’ erogazione liberale.
fonte : Italia Oggi