Doppia chance fiscale per la cessione di beni a fine di utilità sociale
Con la risposta n.274 pubblicata ieri arriva un importante chiarimento dell agenzia delle Entrate sul perimetro di applicazione della legge “antisprechi” (legge166 /2016) che assegna vantaggi fiscali in caso di trasferimenti gratuiti di beni contemplati nell elenco previsto dalla normativa. Fuori dall elenco della legge resta la possibilità di fruire delle nuove agevolazioni introdotte con la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017).
Il documento risponde a un quesito posto da una Fondazione che si occupa di commercio all’ ingrosso di calzature e che intende cedere gratuitamente ad una Onlus scarpe non più commerciabili, al fine di destinarle a persone bisognose. Più in particolare, viene richiesto se tali beni, non più vendibili, possano essere correttamente considerati come «altri prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni» (articolo16,lettera e), della legge 166/2016) ai fini della legge “antisprechi”, anche in assenza dell apposito decreto (facoltativo) volto ad individuare tali «altri prodotti». La normativa consente di disinnescare gli ordinari meccanismi fiscali connessi alla fuoriuscita di beni dall impresa, prevedendo che le cessioni gratuite di alcuni prodotti non generino ricavo imponibile ai fini delle imposte dirette (fermo restando la deducibilità dei costi sostenuti dal cedente); ed equiparando, ai fini Iva, le donazioni di detti beni alla loro distruzione (con conseguente possibilità di portare in detrazione l Iva assolta a monte, ma senza applicazione dell imposta sulle merci in uscita).
Al riguardo, la risposta dell Amministrazione è negativa e si fonda sulla tipologia dei beni ceduti nel caso di specie (ossia le scarpe). La normativa di riferimento, infatti, individua un elenco tassativo di beni che possono essere ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, compresi gli enti del Terzo settore (eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente dotate, prodotti destinati all igiene e alla cura della persona, articolo , comma , lettere a, b, c, d). Tra questi, non rientrano, dunque, attualmente le scarpe.
Di conseguenza, per il momento deve escludersi l applicazione delle previsioni fiscali della legge “antisprechi” nell ipotesi oggetto di interpello, anche se con la riforma del Terzo settore si apre la possibilità di beneficiare dei nuovi regimi agevolati introdotti dall’ articolo 83 del D.lgs 117 /2017. In particolare, come si legge nel documento, il donante potrebbe fruire dell agevolazione di cui al secondo comma dell articolo , che prevede anche per le liberalità “in natura” a favore delle Onlus la deducibilità dal reddito complessivo netto dell erogante, nel limite del per cento del reddito dichiarato. Anche in questo caso, tuttavia, ai fini dell operatività della misura si dovrà attendere il decreto con cui verranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità, attualmente in fase di ultimazione.
fonte : Sole24Ore