La data di giugno 2020 riguarda l’ iter snello per le modifiche.
È quanto affermato nella risoluzione pubblicata ieri dall agenzia delle Entrate, che conferma ampiamente la posizione già espressa alcuni mesi fa dal ministero del Lavoro.
L’ Agenzia è intervenuta in risposta a un istanza di consulenza giuridica, con la quale si chiedeva di chiarire le eventuali conseguenze, sotto il profilo fiscale, del mancato adeguamento statutario nel termine previsto dall’ articolo 101 , comma 2 del Cts.
Sul punto, l’ agenzia delle Entrate richiama quanto affermato dal ministero del Lavoro nella circolare 13/19: il termine per l ‘ adeguamento non ha natura perentoria, ma rileva ai soli fini del quorum per le modifiche.
Resta quindi ferma la possibilità per gli enti di adeguare lo statuto anche dopo la scadenza del termine dell’ articolo 101 , comma 2 del Codice, dovendo però ricorrere anche in caso di “mero adeguamento” ai quorum rafforzati dell assemblea straordinaria (senza poter beneficiare, dopo la scadenza, delle maggioranze “alleggerite” proprie dell assemblea ordinaria).
Di conseguenza, il termine del 30 giugno 2020 non ha di per sé rilevanza ai fini della fruizione dei benefici fiscali, per i quali bisogna invece fare riferimento all’ apposita disciplina transitoria prevista dal Codice del Terzo settore.
Va quindi distinta la situazione delle Onlus da quella delle Odv e delle Aps.
Come ribadito dall’ agenzia delle Entrate, per le prime la scadenza da considerare è l’ autorizzazione della Commissione europea sulle nuove misure fiscali (articolo 104, comma 2 del Cts), dalla quale deriveranno l’ abrogazione del regime Onlus e l’ efficacia dei nuovi regimi previsti in tema di imposte dirette per gli enti del Terzo settore.
Fino ad allora, le Onlus continueranno ad essere iscritte nella relativa Anagrafe, con conseguente possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia di enti (a prescindere dall’ adeguamento entro il 30 giugno 2020 ).
Diverso il discorso per Odv e Aps, per le quali le norme del Codice sui requisiti statutari sono già operative. Come chiarito a suo tempo dal ministero del Lavoro, anche in questo caso il termine per l adeguamento rileva solo ai fini delle maggioranze assembleari, mentre il controllo sugli statuti avverrà al momento della trasmigrazione nel Registro unico nazionale (Runts): è in tale sede, infatti, che gli uffici competenti potranno chiedere agli enti eventuali integrazioni.
Richiamando questa impostazione, l Agenzia ribadisce che fino ad allora Odv e Aps potranno continuare a fruire delle agevolazioni derivanti dall iscrizione negli attuali registri di settore (previsti dalle leggi 266 /91 e 383/00), a prescindere dall’ adeguamento entro il 30 giugno
fonte : sole24ore