L’ Ungdcec -Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili-commenta la bozza di decreto sulla rendicontazione degli enti del terzo settore. La stesura consente un più preciso controllo dei risultati
Il gruppo di studio per il bilancio sociale (Gbs) ha, da tempo, ampiamente evidenziato come la collettività esprima «in modo sempre più intenso, bisogni e attese che incidono sulla crescita del sistema aziendale, sulla concezione stessa di sviluppo e sulla sua sostenibilità; crescita e sviluppo che devono essere compatibili con i bisogni e le attese espresse dalla collettività. D altra parte il consenso e la legittimazione sociale favoriscono il raggiungimento e l implementazione di vantaggi reddituali e competitivi». La consapevolezza circa il ruolo assunto dalle aziende in ambito ambientale e sociale, quest ultimo particolarmente rilevante in capo alle aziende del terzo settore, ha creato un maggior interesse verso la comunicazione sociale che con la recente riforma del no profit è stata istituzionalizzata prevedendo specifici obblighi informativi non più solo strettamente legati ad aspetti economico-finanziari.
Il dlgs n. 117/2017 con l art. 14 co. 1 prevede infatti che «Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all art. 97 e il Consiglio nazionale del terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell attività esercitata e delle dimensioni dell ente anche ai fini della valutazione dell impatto sociale delle attività svolte». L obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale è previsto anche per le imprese sociali all art. 9 co. 2 del dlgs. n. 112/2017 e per i centri servizi per il volontariato come sancito all art. 61 co. 1 lettera l) del dlgs n. 117/2017.
In ossequio al dettato normativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto uno schema di decreto recante «Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell art. 14, co. 1 del dlgs n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell art. 9, co. 2 del dlgs n. 112/2017». Il decreto non è ancora stato emanato.
Le linee guida sono state approvate dal Cnts il 20/04/2018 e hanno avuto parere favorevole da parte dalle Cabina di regia in data 07/03/2019, si attende pertanto la pubblicazione del decreto, poiché come indicato nella bozza, l adozione di tali linee guida è prevista a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione. È, pertanto, presumibile pensare che tale obbligo scatterà a partire dall esercizio 2021, con riferimento ai bilanci dell esercizio 2020, salvo diversa previsione del decreto al momento della sua emanazione. L adozione delle nuove linee guida fa cessare le linee guida precedentemente emanate di cui al decreto ministeriale del 24/01/2008.
La rilevanza attribuita al terzo settore passa anche attraverso la rendicontazione sociale.
Il bilancio sociale è strumento di informativa e comunicazione il quale si propone di soddisfare le attese degli stakeholder e rappresenta una tappa fondamentale del processo evolutivo dell informativa aziendale che va oltre la rendicontazione economico-finanziaria.
Le piene potenzialità dello strumento vengono esaltate nel momento in cui si attribuisce ad esso una valenza gestionale e strategica. In quest ottica assume funzioni di strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici dell attività ma anche di programmazione e controllo utilizzato da chi, all interno degli enti del terzo settore, assume funzioni di natura gestionale ed è chiamato a fissare obiettivi gestionali compatibili con le aspettative della collettività. Ciò contribuisce all assunzione di scelte maggiormente razionali che supportano il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Per i particolari ruoli assunti dal bilancio sociale, il legislatore ne ha previsto l adozione per gli enti di maggiori dimensioni per i quali l informativa integrata di natura finanziaria e non finanziaria risponde all esigenza di trasparenza, principio cardine della riforma.
Lo schema di decreto approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le linee guida, già approvate dal Consiglio nazionale del terzo settore e dalla Cabina di regia, prevede 7 paragrafiche possono essere raggruppati idealmente nel seguente modo: 1. Introduzione a. Introduzione e riferimenti normativi b. Le finalità delle linee guida c. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale d. I destinatari del bilancio sociale 2. Contenuto a. I principi di redazione del bilancio sociale b. La struttura e il contenuto 3. Conclusioni a. L’ approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale.
In particolare, le finalità delle linee guida indicano che uno degli obiettivi del bilancio sociale è offrire un informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile attraverso l usuale contenuto economico del bilancio d esercizio, capace di far emergere il valore generato dall ente e consentire comparazioni, nello spazio e nel tempo.
Il bilancio sociale, sempre nelle finalità indicate dallo schema di linee guida, dovrebbe fornire informazioni in merito all identità dell ente; ai valori di riferimento e come tali valori vengono perseguiti; ai risultati ed effetti attesi e conseguiti; agli impegni presi. Le indicate finalità dovrebbero favorire processi partecipativi e di miglioramento dei risultati evidenziando il valore aggiunto che l ente ha creato nell esercizio e le interazioni dell ente con il proprio ambiente esterno.
Si attribuisce in questo modo al bilancio sociale anche una valenza strategica di pianificazione, rendicontazione e controllo dei risultati, allo scopo di raggiungere una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione dell ente. Gli amministratori e gli operatori sono, pertanto, sia estensori che beneficiari e fruitori dell informativa.
Data la natura pubblica del bilancio sociale questo è rivolto a tutti i soggetti interessati a reperire informazioni sull ente ivi compresi associati, lavoratori, istituzioni e potenziali donatori permettendo a ciascuno, in funzione del ruolo assunto, di ottenere gradi di informazione diversi: comprensione delle strategie e valutazione dell operato degli amministratori per gli associati; acquisizione di informazioni in merito all eventuale impiego di fondi pubblici o alle possibilità di finanziamenti, convenzioni e collaborazioni da parte delle istituzioni; acquisizione delle informazioni in merito all impiego delle risorse che sono state donate da parte dei donatori.
Lo schema di linee guida dà poi indicazioni in merito ai principi ai quali la redazione del bilancio sociale deve attenersi: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti.
In merito alla struttura e al contenuto sono individuate informazioni e sezioni che devono essere obbligatoriamente indicate, salvo giustificare eventuali mancate esposizioni dell informazione. Tali sezioni sono relative ai seguenti aspetti: metodologia di redazione; informazioni generali sull ente; struttura, governo e amministrazione; persone che operano nell ente; obiettivi e attività; situazione economico-finanziaria; altre informazioni; monitoraggio svolto dall organo di controllo.
Viene prevista, in ottemperanza al dettato normativo, un informativa proporzionata alle dimensioni e alle specificità dell ente pur rispettando le finalità informative indicate.
Il bilancio sociale predisposto dagli amministratori deve essere approvato dall organo competente per statuto, dopo essere stato esaminato ed integrato dall organo di controllo con le informazioni di monitoraggio e di conformità. Successivamente il bilancio sociale deve essere depositato entro il 30 giugno presso il Registro unico nazionale del terzo settore o presso il Registro delle imprese nel caso in cui si tratti di Imprese sociali (a quest ultime è consentito, in deroga, il deposito del bilancio sociale entro la medesima scadenza prevista dalla legge per il deposito del bilancio d esercizio) e pubblicato sul sito internet dell ente o su quella della rete associativa alla quale l ente eventualmente aderisce.
In generale, si auspica, da un lato, che la redazione del bilancio sociale e la valutazione dell impatto sociale siano strumenti strategici per il miglioramento delle attività degli enti, per la loro evoluzione e per il perseguimento di quel principio di trasparenza che anima tutta la riforma del terzo settore e, da un altro punto di vista, che tali adempimenti non trasformino in adempimenti troppo onerosi per gli enti e per i professionisti che ne cureranno la loro redazione, vanificandone l effetto positivo in termini di disclosure e di miglioramento gestionale.
fonte:Italia oggi